la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   La   Giunta   regionale   e'   autorizzata   ad    esercitare
provvisoriamente,  fino  a  quando sia approvato per legge e comunque
non oltre il 31 marzo  1995  la  gestione  del  bilancio  per  l'anno
finanziario 1995, secondo gli stati di previsione e le eventuali note
di  variazioni  contenuti  nella relativa proposta di legge all'esame
del Consiglio regionale, nei limiti  previsti  dal  primo  e  secondo
comma  dell'articolo  10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15,
salvo per i capitoli concernenti gli  interventi  cofinanziati  dalla
CEE per i quali la gestione non e' soggetta a limiti di somme.
   2.  La  predetta  autorizzazione  e'  estesa anche al bilancio del
Consiglio regionale nei  limiti  dei  dodicesimi  degli  stanziamenti
previsti  nei  medesimi  disegni  di  legge  per  i  capitoli  di cui
all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.