la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1995 la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1995, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni contenuti nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale, nei limiti previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non e' soggetta a limiti di somme. 2. La predetta autorizzazione e' estesa anche al bilancio del Consiglio regionale nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti previsti nei medesimi disegni di legge per i capitoli di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.